E' stato recentemente pubblicato sulla rivista “Notariato" (edita dalla "Ipsoa") il mio commento all'ordinanza della Cassazione n.14326/2018 (Cassazione Civile, Sez. VI-5, 5 giugno 2018, n. 14326, ord.), che ha esaminato la vicenda di un soggetto coniugato in regime di comunione legale che, al rogito di acquisto di una abitazione, aveva partecipato da solo - senza cioè l'intervento del coniuge - richiedendo i benefici "prima casa" per l'intero acquisto, al 100% (rivista "Notariato", numero 1/2019 - pag. 43 e ss.).
Secondo la Cassazione, la sua richiesta non poteva essere accolta, dal momento che le dichiarazioni prescritte dalla Legge devono riguardare non solo il coniuge stipulante, ma anche quello non intervenuto e devono essere rese necessariamente da entrambi i coniugi.
In sede di commento critico, chi scrive rileva che la Nota II bis all'art. 1 della Parte Prima allegata al Testo Unico di Registro (DPR.. 26/4/1986, n. 131) dispone che l'acquirente deve rendere alcune dichiarazioni in ordine alla sussistenza di taluni requisiti personali, e che tali requisiti riguardano solo l'acquirente e non il suo coniuge non intervenuto.
L'acquisto operato da un sol coniuge in comunione legale comporta - ex art. 177 C.C. - il coacquisto in capo ad entrambi i coniugi. Orbene può darsi il caso che il coniuge non intervenuto possa non possedere i requisiti per fruire dei benefici fiscali. Ci si chiede se in tale ipotesi i benefici vadano concessi solo in ragione della metà spettante al coniuge stipulante, o anche all'intero acquisto.
A questo punto si impone esaminare la precitata Nota II bis, tenendo presente che le leggi tributarie vanno interpretate come tutte le leggi ordinarie giusta art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale e che l'interprete deve basarsi innanzitutto sul testo normativo.
Orbene, ai sensi della lettera "c" della Nota, l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal "coniuge con le agevolazioni" prima casa. Dunque balza evidente che il legislatore ammette espressamente che un coniuge in comunione legale possa effettuare da solo, con atto separato, l'acquisto di casa abitativa invocando i benefici "prima casa", col risultato che anche il coniuge non intervenuto fruisce delle agevolazioni, per cui le agevolazioni vengono concesse per l'acquisto dell'intero immobile, al 100%.
Si rileva inoltre che il Legislatore richiede che l'acquirente debba rendere alcune dichiarazioni. Ebbene dette dichiarazioni riguardano però esclusivamente soltanto lo stesso stipulante e non già anche il coniuge non intervenuto.
E' evidente che, ove lo stipulante intervenga da solo, vi è il rischio che il coniuge non intervenuto possa fruire dei benefici anche se per avventura egli non fosse in possesso dei requisiti previsti per poterne fruire. Il Legislatore però non ha posto al riguardo nessuna norma di contrasto: bastava porre, ad esempio, l'obbligo o l'onere, a titolo di decadenza, a carico dello stipulante, che egli dichiarasse in atto la sussistenza dei previsti requisiti anche in capo al coniuge non intervenuto.
Nè si dica in senso contrario, come fa l'Agenzia delle Entrate, che il coniuge non intervenuto deve essere considerato "acquirente" ed è quindi giusto che il Fisco valuti anche la sua posizione per concedergli i benefici richiesti, per la quota di sua spettanza. Il vero è che (cfr. Cass.N. 15426/2009) il coniuge non intervenuto non può essere qualificato "acquirente", dato che egli riceve il bene per volontà di legge e che vi è ontologica diversità fra acquisto in comunione legale e acquisto in comunione ordinaria.
Ordunque dalla lettura della Nota II bis si evince chiaramente che il Legislatore tributario ha inteso disciplinare la vicenda senza dare alcun rilievo al predetto paventato rischio di eventuale indebita fruizione del beneficio fiscale da parte del coniuge non intervenuto, mirando invece a porre una disciplina coerente con i principi civilistici di cui all'art. 177 C.C., secondo cui costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente.
In definitiva l'interprete deve il più possibile attenersi ai dati testuali della legge, tenendo a mente l'antico brocardo secondo cui ciò che non sta scritto nella legge si presume non sia stato voluto dal Legislatore ("ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit"), al fine di evitare che l'interpretazione sia condizionata da vedute dogmatiche dell'interprete e che l'interprete si eriga egli stesso a creatore del diritto. In conclusione, in caso di acquisto compiuto separatamente da un solo coniuge il quale sia dotato dei requisiti soggettivi richiesti, le agevolazioni "prima casa" competono per intero al 100%, essendo del tutto irrilevante la situazione soggettiva patrimoniale del coniuge non intervenuto.
Notiziario
Acquisto di un'abitazione da parte di un sol coniuge in regime di comunione legale, e richiesta dei benefici "prima casa"
Pubblicato il 20 Mar, 2019
La rinuncia al compenso dell’amministratore di una società s.r.l. e il comportamento meramente omissivo
Pubblicato il 20 Dec, 2018
E' stato recentemente pubblicato sulla rivista “Notariato" (edita dalla "Ipsoa") il mio commento all' "Ordinanza di Cassazione n. 24139/2018 (Cassazione Civile, Sez. VI-1, 3 ottobre 2018, n. 24139)", che ha esaminato la vicenda di un Amministratore di società S.r.l. il quale, per tutta la durata della sua permanenza in carica, non aveva richiesto alcun compenso, nè aveva provveduto a convocare l'Assemblea per stabilire l'entità del suo compenso, nè lo aveva richiesto al momento delle sue dimissioni, bensì solo successivamente (rivista "Notariato", numero 6/2018 - pag. 629 e ss.).
Secondo la Cassazione, il diritto al compenso può essere oggetto di rinuncia espressa o tacita, ma la rinuncia non può risultare da un comportamento meramente omissivo.
In sede di commento, si sostiene che il compenso compete non solo se esso è stato stabilito nello Statuto o determinato dall'Assemblea, ma anche quando la Società abbia omesso qualsiasi determinazione al riguardo. In tal caso l'Amministratore può chiedere che la liquidazione del compenso venga determinata dall'Autorità Giudiziaria, ovvero - in presenza di una valida clausola compromissoria - venga determinata dall'Arbitro.
Diverso discorso deve farsi quando lo Statuto preveda la gratuità dell'incarico o quando la delibera di nomina stabilisca che l'Amministratore non abbia diritto a compenso. In tale ipotesi sembra plausibile ritenere che l'interessato, accettando la carica, sia a conoscenza di quanto previsto nello statuto o nella delibera di nomina; per cui, se egli non è stato diligente a prendere visione degli atti, deve imputare a se stesso le conseguenze sfavorevoli del caso, e ciò in forza del principio di autoresponsabilità. Insomma l'accettazione della carica fa presumere assenso alla gratuità dell'incarico.
Trattandosi di diritto disponibile, è ben possibile che, una volta instaurato il rapporto, l'Amministratore possa rinunciare al suo compenso. Siffatta rinuncia si inquadra - dice la Cassazione - nello schema della "rimessione del debito", la quale, secondo pacifica opinione, può essere espressa o tacita. La volontà abdicativa deve però risultare da una serie di circostanze inequivoche e concludenti, incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto al compenso.
Ad avviso di chi scrive, il silenzio di per sè è un fatto ambiguo ed equivoco. Se però il silenzio viene collocato in un contesto relazionale di una certa situazione, raffrontando il contegno omissivo col modulo di comportamento al quale l'interessato in un certo tipo di rapporto doveva o poteva attenersi, il silenzio dell'interessato assume un preciso significato che azzera ogni teorica ed astratta ambiguità.
Se queste considerazioni sono esatte e valide, non sembra accettabile la tesi dogmatica ed astratta della Cass. n. 24139/2018 secondo cui un comportamento meramente omissivo non può integrare gli estremi di una valida rinuncia tacita ex art. 1236 C.C.. Invero, se si tien conto del fatto:
a) che il bilancio della Società viene predisposto per legge dall'Amministratore;
b) che l'Amministratore, per più esercizi, non aveva inserito in bilancio la posta del suo compenso;
c) che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società;
se si tien conto di tutto questo, sembra plausibile ritenere che sussiste una serie di circostanze che sono inequivoche e concludenti ed assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto a percepire il compenso. Sembra quindi plausibile ritenere - a dispetto di quanto sostenuto dalla citata Cassazione - che la rimessione tacita può risultare anche da un comportamento meramente omissivo dell'Amministratore.
Dichiarazione di successione presentata tardivamente e richiesta benefici prima casa
Pubblicato il 13 Oct, 2018
E' stato recentemente pubblicato sulla rivista "Il Fisco" (edita dalla "Wolters Kluwer") il mio studio "Tardività della presentazione della dichiarazione di successione e richiesta benefici prima casa" (rivista "Il Fisco", numero 38/2018 - pag. 3655 e ss.).
L’Agenzia delle Entrate sostiene che non si possono concedere le agevolazioni "prima casa” una volta decorsi cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della Dichiarazione di successione; ciò in quanto l’agevolazione "prima casa” rappresenterebbe un beneficio che per la stessa certezza del diritto non può essere privo di una scadenza; limite temporale che l’Ufficio ritiene di stabilire in analogia a quanto previsto per l’accertamento della stessa obbligazione tributaria (cfr. T.U.S. artt. 27-35).
Ne conseguirebbe che in caso di presentazione tardiva di oltre cinque anni, il contribuente deve ritenersi decaduto dal diritto di invocare i predetti benefici.
Senonchè, ad avviso di chi scrive, si deve rilevare che l’interpretazione data Agenzia delle Entrate non è plausibile e che anzi è contrastata proprio dal combinato disposto degli artt. 27 e 33 T.U.S..
La Dichiarazione di successione può essere presentata volontariamente anche dopo cinque anni dalla morte del de cuius e, in tal caso, l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di esercitare tutti i consueti poteri per l'accertamento della obbligazione tributaria, nell'arco dei successivi tre anni.
Il ritardo nella presentazione della Dichiarazione di successione non ha alcuna influenza sulla validità ed efficacia della richiesta di agevolazioni contenuta nella dichiarazione stessa: una cosa è la tardività della presentazione della dichiarazione successoria, altra cosa è la validità ed efficacia della dichiarazione stessa. Tra i due piani non vi è collegamento.
Lo studio prosegue con un'analisi sull'individuazione del "dies a quo" (dalla data di morte del de cuius o dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva?) per trasferire liberamente l’alloggio ereditato (per il quale è stata fatta richiesta dei benefici “prima casa”) senza incorrere nella decadenza dei benefici “prima casa”; "dies a quo" che, ad avviso di chi scrive, si deve ritenere decorrente a far tempo dalla data di presentazione della Dichiarazione di successione.
Acquisto della “prima casa” operato separatamente dal coniuge in comunione legale e irrilevanza del coniuge non intervenuto nell’atto di acquisto
Pubblicato il 13 Oct, 2018
E' stato recentemente pubblicato sulla rivista "Il Fisco" (edita dalla "Wolters Kluwer") il mio studio "Irrilevante la situazione del coniuge in comunione legale non intervenuto nell’atto di acquisto della prima casa" (rivista "Il Fisco", numero 36/2018 - pag. 3433 e ss.).
Sin dal 2005, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n.38/E/2005 del 12 agosto 2005, sostiene che per ottenere l’agevolazione "prima casa" sull’intero immobile ad uso abitativo acquistato viene “espressamente previsto” che entrambi i coniugi in comunione legale devono rendere le dichiarazioni previste alle lettere “b” e “c” della stessa Nota II-bis all’art. 1, Tariffa Parte Prima allegata al T.U.R. (D.P.R. n. 131/1986) e che dunque entrambi i coniugi (in comunione legale) devono intervenire nell’atto di trasferimento.
Questa sopra esposta tesi, secondo cui sarebbe appunto imprescindibile la partecipazione di entrambi i coniugi (in comunione legale) nell’atto di acquisto di un alloggio per fruire dei benefici “prima casa”, è stata di recente avallata dalla Cassazione (Cass., ord. 9 maggio 2018, n. 14326) pur tuttavia essa non appare condivisibile alla stregua della interpretazione sistematica delle norme in materia. Innanzitutto la stessa Nota II-bis prevede "espressamente" (cfr. lett. "c") che un coniuge possa acquistare separatamente un bene invocando i benefici e provocando automaticamente il coacquisto agevolato anche in capo al suo coniuge. Peraltro, se si tiene conto sia della ontologica diversità concettuale dell’acquisto in comunione legale rispetto a quello in comunione ordinaria, sia del disposto dell’art. 177 c.c. in tema di acquisto compiuto dal coniuge separatamente (la cui disciplina non appare derogata dal legislatore fiscale), sia del fatto che la Nota II-bis non abbia contemplato nè la necessaria partecipazione di entrambi i coniugi nè alcun onere o obbligo dichiarativo da parte del coniuge contraente circa la situazione del coniuge non intervenuto, tutto ciò porta a ritenere assolutamente plausibile la tesi che, in caso di acquisto compiuto separatamente da un solo coniuge il quale sia dotato dei requisiti soggettivi richiesti, le agevolazioni “prima casa” competono per intero al 100%, essendo del tutto irrilevante la situazione soggettiva patrimoniale del coniuge non intervenuto.
Contratto per persona da nominare e intassabilità dell’obbligo dell’electus
Pubblicato il 26 Jul, 2018
E' stato recentemente pubblicato sulla rivista “Notariato" (edita dalla "Ipsoa") il mio studio "Contratto per persona da nominare e intassabilità dell’obbligo dell’electus" (rivista "Notariato", numero 4/2018 - pag. 468 e ss.).
E' noto che spesso si ricorre, nel campo immobiliare, alla stipula di un preliminare di vendita contenente la clausola con cui il promissario acquirente dichiara di stipulare per sé o per persona da nominare.
Secondo la prassi seguita recentemente dall’Agenzia delle Entrate di Roma, nel caso in cui l’electus si impegni - in sede di accettazione della nomina ex art.1401 c.c. - a rimborsare allo stipulante l’importo da quest’ultimo versato a titolo di caparra in occasione della stipula di un preliminare di compravendita immobiliare, siffatto impegno comporta l’applicazione della imposta proporzionale del 3% ex art.9 Tariffa Parte Prima T.U.R.; laddove invece, a mio avviso, tale rimborso non comporta alcuna tassazione proporzionale.
Il mio studio contesta tale assunto, ritenendo che, ai sensi dell'art.1404 c.c., l'electus acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui il contratto venne stipulato. L'obbligo di restituzione da parte dell'electus è un effetto essenziale della dichiarazione di nomina.
Perciò la clausola dell'atto di nomina con cui l'electus si impegna a restituire allo stipulante quanto da quest'ultimo anticipato è una clausola meramente esplicativa di un obbligo di pagamento posto a suo carico direttamente dall'art.1404 c.c..
Di conseguenza trattasi solo di clausola avente natura ricognitiva di un obbligo di legge, e quindi non può essere qualificata nè tassata come disposizione negoziale dispositiva.
Consulenza e Assistenza per le seguenti materie:
- Settore Immobiliare (Diritti di proprietà, Usufrutto, Nuda Proprietà, Possesso ed usucapione, Locazione, Comodato...)
- Contrattualistica Immobiliare (Preliminari di vendita, clausole da inserire nelle vendite e nelle locazioni)
- Agevolazioni fiscali e tassazione degli immobili (Catasto Fabbricati-Terreni e Fiscalità)
- Agricoltura (Piccola Proprietà Contadina, Prelazione agraria, Fabbricati rurali, Società agricola)
- Livelli, Censi, Canoni enfiteutici (Affrancazione ed Estinzione)
- Casi & Questioni nelle materie di interesse notarile
- Famiglia (Tutela del Patrimonio, Pianificazione del passaggio generazionale dei beni di famiglia, Incapaci e minori, Amministratore di sostegno)
- Donazioni e Successioni (Imposte e Problematiche varie)
- Testamento ed Eredità (Imposte, Quote riservate per legge, Rinuncia)
- Società e Impresa (Statuto su "misura", Scelta del tipo di società più opportuna, Responsabilità patrimoniale del socio, Prevenzione dei conflitti tra i soci, Finanziamento dei soci alla società, Fusioni e Scissioni, Profili tributari, Discipline speciali)
- Cooperative, Consorzi, Contratto di Rete (Rete di Imprese), Associazione temporanea di imprese (ATI)
- Associazioni, Fondazioni, Comitati, Associazione sportiva dilettantistica, Organizzazioni di volontariato e Onlus (Statuto, Responsabilità dei soci, Agevolazioni fiscali)