E' stato recentemente pubblicato sulla rivista “Notariato" (edita dalla "Ipsoa") il mio studio "Contratto per persona da nominare e intassabilità dell’obbligo dell’electus" (rivista "Notariato", numero 4/2018 - pag. 468 e ss.).
E' noto che spesso si ricorre, nel campo immobiliare, alla stipula di un preliminare di vendita contenente la clausola con cui il promissario acquirente dichiara di stipulare per sé o per persona da nominare.
Secondo la prassi seguita recentemente dall’Agenzia delle Entrate di Roma, nel caso in cui l’electus si impegni - in sede di accettazione della nomina ex art.1401 c.c. - a rimborsare allo stipulante l’importo da quest’ultimo versato a titolo di caparra in occasione della stipula di un preliminare di compravendita immobiliare, siffatto impegno comporta l’applicazione della imposta proporzionale del 3% ex art.9 Tariffa Parte Prima T.U.R.; laddove invece, a mio avviso, tale rimborso non comporta alcuna tassazione proporzionale.
Il mio studio contesta tale assunto, ritenendo che, ai sensi dell'art.1404 c.c., l'electus acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui il contratto venne stipulato. L'obbligo di restituzione da parte dell'electus è un effetto essenziale della dichiarazione di nomina.
Perciò la clausola dell'atto di nomina con cui l'electus si impegna a restituire allo stipulante quanto da quest'ultimo anticipato è una clausola meramente esplicativa di un obbligo di pagamento posto a suo carico direttamente dall'art.1404 c.c..
Di conseguenza trattasi solo di clausola avente natura ricognitiva di un obbligo di legge, e quindi non può essere qualificata nè tassata come disposizione negoziale dispositiva.