E' stato recentemente pubblicato sulla rivista "Il Fisco" (edita dalla "Wolters Kluwer") il mio studio "Tardività della presentazione della dichiarazione di successione e richiesta benefici prima casa" (rivista "Il Fisco", numero 38/2018 - pag. 3655 e ss.).
L’Agenzia delle Entrate sostiene che non si possono concedere le agevolazioni "prima casa” una volta decorsi cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della Dichiarazione di successione; ciò in quanto l’agevolazione "prima casa” rappresenterebbe un beneficio che per la stessa certezza del diritto non può essere privo di una scadenza; limite temporale che l’Ufficio ritiene di stabilire in analogia a quanto previsto per l’accertamento della stessa obbligazione tributaria (cfr. T.U.S. artt. 27-35).
Ne conseguirebbe che in caso di presentazione tardiva di oltre cinque anni, il contribuente deve ritenersi decaduto dal diritto di invocare i predetti benefici.
Senonchè, ad avviso di chi scrive, si deve rilevare che l’interpretazione data Agenzia delle Entrate non è plausibile e che anzi è contrastata proprio dal combinato disposto degli artt. 27 e 33 T.U.S..
La Dichiarazione di successione può essere presentata volontariamente anche dopo cinque anni dalla morte del de cuius e, in tal caso, l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di esercitare tutti i consueti poteri per l'accertamento della obbligazione tributaria, nell'arco dei successivi tre anni.
Il ritardo nella presentazione della Dichiarazione di successione non ha alcuna influenza sulla validità ed efficacia della richiesta di agevolazioni contenuta nella dichiarazione stessa: una cosa è la tardività della presentazione della dichiarazione successoria, altra cosa è la validità ed efficacia della dichiarazione stessa. Tra i due piani non vi è collegamento.
Lo studio prosegue con un'analisi sull'individuazione del "dies a quo" (dalla data di morte del de cuius o dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva?) per trasferire liberamente l’alloggio ereditato (per il quale è stata fatta richiesta dei benefici “prima casa”) senza incorrere nella decadenza dei benefici “prima casa”; "dies a quo" che, ad avviso di chi scrive, si deve ritenere decorrente a far tempo dalla data di presentazione della Dichiarazione di successione.
Notiziario
Dichiarazione di successione presentata tardivamente e richiesta benefici prima casa
Pubblicato il 13 Oct, 2018
Consulenza e Assistenza per le seguenti materie:
- Settore Immobiliare (Diritti di proprietà, Usufrutto, Nuda Proprietà, Possesso ed usucapione, Locazione, Comodato...)
- Contrattualistica Immobiliare (Preliminari di vendita, clausole da inserire nelle vendite e nelle locazioni)
- Agevolazioni fiscali e tassazione degli immobili (Catasto Fabbricati-Terreni e Fiscalità)
- Agricoltura (Piccola Proprietà Contadina, Prelazione agraria, Fabbricati rurali, Società agricola)
- Livelli, Censi, Canoni enfiteutici (Affrancazione ed Estinzione)
- Casi & Questioni nelle materie di interesse notarile
- Famiglia (Tutela del Patrimonio, Pianificazione del passaggio generazionale dei beni di famiglia, Incapaci e minori, Amministratore di sostegno)
- Donazioni e Successioni (Imposte e Problematiche varie)
- Testamento ed Eredità (Imposte, Quote riservate per legge, Rinuncia)
- Società e Impresa (Statuto su "misura", Scelta del tipo di società più opportuna, Responsabilità patrimoniale del socio, Prevenzione dei conflitti tra i soci, Finanziamento dei soci alla società, Fusioni e Scissioni, Profili tributari, Discipline speciali)
- Cooperative, Consorzi, Contratto di Rete (Rete di Imprese), Associazione temporanea di imprese (ATI)
- Associazioni, Fondazioni, Comitati, Associazione sportiva dilettantistica, Organizzazioni di volontariato e Onlus (Statuto, Responsabilità dei soci, Agevolazioni fiscali)