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Acquisto della “prima casa” operato separatamente dal coniuge in comunione legale e irrilevanza del coniuge non intervenuto nell’atto di acquisto

Pubblicato il 13 Oct, 2018

E' stato recentemente pubblicato sulla rivista "Il Fisco" (edita dalla "Wolters Kluwer") il mio studio "Irrilevante la situazione del coniuge in comunione legale non intervenuto nell’atto di acquisto della prima casa" (rivista "Il Fisco", numero 36/2018 - pag. 3433 e ss.).
Sin dal 2005, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n.38/E/2005 del 12 agosto 2005, sostiene  che per ottenere l’agevolazione "prima casa" sull’intero immobile ad uso abitativo acquistato viene “espressamente previsto” che entrambi i coniugi in comunione legale devono rendere le dichiarazioni previste alle lettere “b” e “c” della stessa Nota II-bis all’art. 1, Tariffa Parte Prima allegata al T.U.R. (D.P.R. n. 131/1986) e che dunque entrambi i coniugi (in comunione legale) devono intervenire nell’atto di trasferimento.
Questa sopra esposta tesi, secondo cui sarebbe appunto imprescindibile la partecipazione di entrambi i coniugi (in comunione legale) nell’atto di acquisto di un alloggio per fruire dei benefici “prima casa”, è stata di recente avallata dalla Cassazione (Cass., ord. 9 maggio 2018, n. 14326) pur tuttavia essa non appare condivisibile alla stregua della interpretazione sistematica delle norme in materia. Innanzitutto la stessa Nota II-bis prevede "espressamente" (cfr. lett. "c") che un coniuge possa acquistare separatamente un bene invocando i benefici e provocando automaticamente il coacquisto agevolato anche in capo al suo coniuge. Peraltro, se si tiene conto sia della ontologica diversità concettuale dell’acquisto in comunione legale rispetto a quello in comunione ordinaria, sia del disposto dell’art. 177 c.c. in tema di acquisto compiuto dal coniuge separatamente (la cui disciplina non appare derogata dal legislatore fiscale), sia del fatto che la Nota II-bis non abbia contemplato nè la necessaria partecipazione di entrambi i coniugi nè alcun onere o obbligo dichiarativo da parte del coniuge contraente circa la situazione del coniuge non intervenuto, tutto ciò porta a ritenere assolutamente plausibile la tesi che, in caso di acquisto compiuto separatamente da un solo coniuge il quale sia dotato dei requisiti soggettivi richiesti, le agevolazioni “prima casa” competono per intero al 100%, essendo del tutto irrilevante la situazione soggettiva patrimoniale del coniuge non intervenuto.

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