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CASINO Avv. Michele Arcangelo

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La rinuncia al compenso dell’amministratore di una società s.r.l. e il comportamento meramente omissivo

Pubblicato il 20 Dec, 2018

E' stato recentemente pubblicato sulla rivista “Notariato" (edita dalla "Ipsoa") il mio commento all' "Ordinanza di Cassazione n. 24139/2018 (Cassazione Civile, Sez. VI-1, 3 ottobre 2018, n. 24139)", che ha esaminato la vicenda di un Amministratore di società S.r.l. il quale, per tutta la durata della sua permanenza in carica, non aveva richiesto alcun compenso, nè aveva provveduto a convocare l'Assemblea per stabilire l'entità del suo compenso, nè lo aveva richiesto al momento delle sue dimissioni, bensì solo successivamente (rivista "Notariato", numero 6/2018 - pag. 629 e ss.).
Secondo la Cassazione, il diritto al compenso può essere oggetto di rinuncia espressa o tacita, ma la rinuncia non può risultare da un comportamento meramente omissivo.
In sede di commento, si sostiene che il compenso compete non solo se esso è stato stabilito nello Statuto o determinato dall'Assemblea, ma anche quando la Società abbia omesso qualsiasi determinazione al riguardo. In tal caso l'Amministratore può chiedere che la liquidazione del compenso venga determinata dall'Autorità Giudiziaria, ovvero - in presenza di una valida clausola compromissoria - venga determinata dall'Arbitro.
Diverso discorso deve farsi quando lo Statuto preveda la gratuità dell'incarico o quando la delibera di nomina stabilisca che l'Amministratore non abbia diritto a compenso. In tale ipotesi sembra plausibile ritenere che l'interessato, accettando la carica, sia a conoscenza di quanto previsto nello statuto o nella delibera di nomina; per cui, se egli non è stato diligente a prendere visione degli atti, deve imputare a se stesso le conseguenze sfavorevoli del caso, e ciò in forza del principio di autoresponsabilità. Insomma l'accettazione della carica fa presumere assenso alla gratuità dell'incarico.
Trattandosi di diritto disponibile, è ben possibile che, una volta instaurato il rapporto, l'Amministratore possa rinunciare al suo compenso. Siffatta rinuncia si inquadra - dice la Cassazione - nello schema della "rimessione del debito", la quale, secondo pacifica opinione, può essere espressa o tacita. La volontà abdicativa deve però risultare da una serie di circostanze inequivoche e concludenti, incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto al compenso.
Ad avviso di chi scrive, il silenzio di per sè è un fatto ambiguo ed equivoco. Se però il silenzio viene collocato in un contesto relazionale di una certa situazione, raffrontando il contegno omissivo col modulo di comportamento al quale l'interessato in un certo tipo di rapporto doveva o poteva attenersi, il silenzio dell'interessato assume un preciso significato che azzera ogni teorica ed astratta ambiguità.
Se queste considerazioni sono esatte e valide, non sembra accettabile la tesi dogmatica ed astratta della Cass. n. 24139/2018 secondo cui un comportamento meramente omissivo non può integrare gli estremi di una valida rinuncia tacita ex art. 1236 C.C.. Invero, se si tien conto del fatto:
a) che il bilancio della Società viene predisposto per legge dall'Amministratore;
b) che l'Amministratore, per più esercizi, non aveva inserito in bilancio la posta del suo compenso;
c) che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società;
se si tien conto di tutto questo, sembra plausibile ritenere che sussiste una serie di circostanze che sono inequivoche e concludenti ed assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto a percepire il compenso. Sembra quindi plausibile ritenere - a dispetto di quanto sostenuto dalla citata Cassazione - che la rimessione tacita può risultare anche da un comportamento meramente omissivo dell'Amministratore.

 

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