E' stato recentemente pubblicato sulla rivista “Notariato" (edita dalla "Ipsoa") il mio commento all'ordinanza della Cassazione n.14326/2018 (Cassazione Civile, Sez. VI-5, 5 giugno 2018, n. 14326, ord.), che ha esaminato la vicenda di un soggetto coniugato in regime di comunione legale che, al rogito di acquisto di una abitazione, aveva partecipato da solo - senza cioè l'intervento del coniuge - richiedendo i benefici "prima casa" per l'intero acquisto, al 100% (rivista "Notariato", numero 1/2019 - pag. 43 e ss.).
Secondo la Cassazione, la sua richiesta non poteva essere accolta, dal momento che le dichiarazioni prescritte dalla Legge devono riguardare non solo il coniuge stipulante, ma anche quello non intervenuto e devono essere rese necessariamente da entrambi i coniugi.
In sede di commento critico, chi scrive rileva che la Nota II bis all'art. 1 della Parte Prima allegata al Testo Unico di Registro (DPR.. 26/4/1986, n. 131) dispone che l'acquirente deve rendere alcune dichiarazioni in ordine alla sussistenza di taluni requisiti personali, e che tali requisiti riguardano solo l'acquirente e non il suo coniuge non intervenuto.
L'acquisto operato da un sol coniuge in comunione legale comporta - ex art. 177 C.C. - il coacquisto in capo ad entrambi i coniugi. Orbene può darsi il caso che il coniuge non intervenuto possa non possedere i requisiti per fruire dei benefici fiscali. Ci si chiede se in tale ipotesi i benefici vadano concessi solo in ragione della metà spettante al coniuge stipulante, o anche all'intero acquisto.
A questo punto si impone esaminare la precitata Nota II bis, tenendo presente che le leggi tributarie vanno interpretate come tutte le leggi ordinarie giusta art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale e che l'interprete deve basarsi innanzitutto sul testo normativo.
Orbene, ai sensi della lettera "c" della Nota, l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal "coniuge con le agevolazioni" prima casa. Dunque balza evidente che il legislatore ammette espressamente che un coniuge in comunione legale possa effettuare da solo, con atto separato, l'acquisto di casa abitativa invocando i benefici "prima casa", col risultato che anche il coniuge non intervenuto fruisce delle agevolazioni, per cui le agevolazioni vengono concesse per l'acquisto dell'intero immobile, al 100%.
Si rileva inoltre che il Legislatore richiede che l'acquirente debba rendere alcune dichiarazioni. Ebbene dette dichiarazioni riguardano però esclusivamente soltanto lo stesso stipulante e non già anche il coniuge non intervenuto.
E' evidente che, ove lo stipulante intervenga da solo, vi è il rischio che il coniuge non intervenuto possa fruire dei benefici anche se per avventura egli non fosse in possesso dei requisiti previsti per poterne fruire. Il Legislatore però non ha posto al riguardo nessuna norma di contrasto: bastava porre, ad esempio, l'obbligo o l'onere, a titolo di decadenza, a carico dello stipulante, che egli dichiarasse in atto la sussistenza dei previsti requisiti anche in capo al coniuge non intervenuto.
Nè si dica in senso contrario, come fa l'Agenzia delle Entrate, che il coniuge non intervenuto deve essere considerato "acquirente" ed è quindi giusto che il Fisco valuti anche la sua posizione per concedergli i benefici richiesti, per la quota di sua spettanza. Il vero è che (cfr. Cass.N. 15426/2009) il coniuge non intervenuto non può essere qualificato "acquirente", dato che egli riceve il bene per volontà di legge e che vi è ontologica diversità fra acquisto in comunione legale e acquisto in comunione ordinaria.
Ordunque dalla lettura della Nota II bis si evince chiaramente che il Legislatore tributario ha inteso disciplinare la vicenda senza dare alcun rilievo al predetto paventato rischio di eventuale indebita fruizione del beneficio fiscale da parte del coniuge non intervenuto, mirando invece a porre una disciplina coerente con i principi civilistici di cui all'art. 177 C.C., secondo cui costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente.
In definitiva l'interprete deve il più possibile attenersi ai dati testuali della legge, tenendo a mente l'antico brocardo secondo cui ciò che non sta scritto nella legge si presume non sia stato voluto dal Legislatore ("ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit"), al fine di evitare che l'interpretazione sia condizionata da vedute dogmatiche dell'interprete e che l'interprete si eriga egli stesso a creatore del diritto. In conclusione, in caso di acquisto compiuto separatamente da un solo coniuge il quale sia dotato dei requisiti soggettivi richiesti, le agevolazioni "prima casa" competono per intero al 100%, essendo del tutto irrilevante la situazione soggettiva patrimoniale del coniuge non intervenuto.
Notiziario
Acquisto di un'abitazione da parte di un sol coniuge in regime di comunione legale, e richiesta dei benefici "prima casa"
Pubblicato il 20 Mar, 2019
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