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I benefici fiscali prima casa possono legittimamente invocarsi anche tramite una dichiarazione di successione presentata tardivamente

Pubblicato il 24 Nov, 2021

E' stato recentemente pubblicato sulla rivista "Il Fisco" (edita dalla "Wolters Kluwer") il mio studio "Insostenibilità della tesi che nega l’accesso al bonus prima casa invocato con dichiarazione di successione tardiva" (rivista "Il Fisco", numero 40/2021 - pag. 3853 e ss.).
In materia, una recente sentenza della Commissione Tributaria del Lazio ha ritenuto che possono concedersi i benefici "prima casa" solo se la dichiarazione di successione venga presentata entro 12 mesi dall'apertura della successione del de cuius.
A sua volta (ma per altra ragione), l'Agenzia delle Entrate da tempo sostiene che detti benefici, a pena di decadenza, non possono concedersi se  la dichiarazione di successione venisse presentata dopo 6 anni dalla data del decesso del de cuius.
Il nostro studio è teso a dimostrare l'infondatezza di entrambe tali tesi, partendo dalla premessa che l'art. 69, c.4, della Legge 342/2000 stabilisce che il contribuente possa invocare detti benefici facendone espressa richiesta nella dichiarazione di successione del de cuius; nonchè dalla ulteriore premessa che nè questa legge, nè altre disposizioni normative  fissano a pena di decadenza i termini oltre i quali non è consentito al contribuente farne richiesta.
Orbene, entrambe le citate tesi sono da ritenersi insostenibili, perchè nel T.U.S. (Testo Unico sulle successioni e donazioni) è puntualmente ed esaustivamente disciplinata la fattispecie della dichiarazione di successione tardivamente presentata oltre 5 anni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della dichiarazione di successione, ossia oltre 6 anni dal decesso del de cuius. Si fa riferimento all'art. 27, comma 6 del T.U.S., nonchè alle disposizioni dei precedenti commi n. 2-3-5 dello stesso art. 27; disposizioni che disciplinano sia la fase della presentazione (prevista come possibile anche dopo i  6 anni dal decesso), sia la fase dell'accertamento e liquidazione dell'imposta. Trattasi di un tipo legale e normato di dichiarazione successoria tardiva, che ogni contribuente è facultato ad utilizzare quando e come vuole, nell'ambito della della sua autonomia privata. Perciò sia la Agenzia delle Entrate, sia ogni interprete non può rifiutarsi di prendere atto di questa realtà normativa.

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