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Il mutuo dissenso immobiliare e l'Imposta di registro

Pubblicato il 22 Aug, 2020

E' stato ultimamente pubblicato sulla rivista “Notariato" (edita dalla "Ipsoa") il mio studio "Il mutuo dissenso immobiliare" (rivista "Notariato", numero 4/2020 - pag. 432 e ss.).
L'Agenzia delle Entrate recentemente, in risposta ad una istanza di interpello, è tornata ad interrogarsi sulla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, dell’atto di risoluzione per mutuo dissenso della compravendita immobiliare, rendendo la risposta n. 439 del 28 ottobre 2019, ed ancora una volta si è pronunciata per la natura traslativa della risoluzione volontaria, con applicazione dell’imposta proporzionale di registro prevista per il contratto originario, ipotizzando quindi che trattasi di un contrarius actus comportante la retrocessione del bene.
Senonchè, parlare di retrocessione come effetto del mutuo dissenso è solo frutto di un abbaglio ricostruttivo della figura del mutuo dissenso: con il mutuo dissenso non vi è alcuna retrocessione del bene che fu oggetto dell’originario contratto, ma solo la restituzione del bene stesso.
Per cogliere - in sede civilistica - la natura e gli effetti del mutuo dissenso immobiliare, è illuminante questo esempio (l'esempio si deve a G. Capozzi): Tizio dona a Caia, sua fidanzata, alcuni gioielli. Troncata la relazione per comportamento offensivo di Tizio, costui rivuole comunque i gioielli donati. Gli ex fidanzati si accordano in tal senso. Orbene, sarebbe surreale e, diciamolo pure, francamente ridicolo, ravvisare in questo accordo una donazione a parti invertite, una contro-donazione. Il vero più semplicemente è che gli ex fidanzati abbiano inteso concordemente annientare la precedente donazione mediante mutuo dissenso ex art. 1372 c.c. con la restituzione dei gioielli.
Perciò, non vi è retrocessione ma solo restituzione!
Secondo l’attuale dominante orientamento dottrinale e giurisprudenziale civilistico, il mutuo dissenso è un contratto meramente estintivo. Lo si ricava dall’art. 1372 c.c., secondo cui ogni contratto non può essere sciolto se non per mutuo consenso e per le altre cause ammesse dalla Legge.
Esso non mira quindi a paralizzare gli effetti di un precedente contratto, bensì a scioglierlo, ossia a privarlo della sua peculiare impegnatività negoziale, e quindi ad annientarlo, con effetti retroattivi e ripristinatori della situazione quo ante.
Il mutuo dissenso, risolvendo ab ovo l’originario contratto, elimina la fonte delle reciproche obbligazioni e comporta conseguentemente la caducazione degli effetti già verificatisi, ivi compreso l’effetto traslativo, e l’originario contratto si considera tamquam non esset (in termini di impegnatività, non certo come fatto storico).
Il Legislatore tributario, con l'art.28 T.U.R., non ha attribuito al mutuo dissenso una conformazione diversa e difforme da quanto previsto in materia civilistica. Pertanto per il mutuo dissenso immobiliare la tassazione va operata con imposte fisse.
Sulla base delle puntuali argomentazioni civilistiche e di ordine tributario che vengono esposte, si conclude che la configurazione del mutuo dissenso come “contrarius actus” meriti di essere abbandonata.

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